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Usarci Catania I REQUISITI PER ESERCITARE L`ATTIVITA` DI AGENTE DI COMMERCIO - ruolo agenti e rappresentanti di commercio
I REQUISITI PER ESERCITARE L`ATTIVITA` DI AGENTE DI COMMERCIO
ruolo agenti e rappresentanti di commercio

I REQUISITI PER ESERCITARE L`ATTIVITA` DI AGENTE DI COMMERCIO


Dal 12/5/2012, con l’entrata in vigore del decreto attuativo del D. Lgs. 59/2010, pubblicato sulla G.U. il 13.01.2012, il ruolo agenti e rappresentanti di commercio è stato definitivamente soppresso.

L’esercizio dell’attività rimane comunque subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalla Legge 204/85 che tra le altre cose stabilisce che l’attività di agente: “è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente, ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore complessive previste dal contratto; è preclusa a coloro che svolgono attività di mediazione o che sono iscritti nell’albo dei mediatori creditizi”. Si segnala che, a partire dal 12.05.2012, coloro che intendono iniziare l’attività di agenzia e rappresentanza di commercio devono presentare al Registro delle imprese apposita dichiarazione denominata S.C.I.A (Segnalazione certificata di inizio attività) in cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti mora- li e professionali richieste dalla legge.

Le persone fisiche e le società, iscritte nel ruolo agenti ormai soppresso ed esercitanti l’attività di agenzia e rappresentanza, devono aggiornare la loro posizione nel Registro Imprese, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività. Le persone fisiche, iscritte nel soppresso ruolo, non esercitanti l’attività di agenzia e rappresentanza, possono invece iscriversi nell’apposita sezione REA.

Ma quali sono i sopra citati “requisiti” necessari per esercitare l’attività di agente di commercio. Vediamoli. Per l`abilitazione all`esercizio dell`attività di agente e rappresentante di commercio le persone fisiche o legali rappresentanti di società devono essere in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età; non essere interdetto o inabilitato; non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l`amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l`economia, l`industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa; non svolgere attività in qualità di dipendente presso persone, associazioni o enti, privati o pubblici; non svolgere attività di mediazione (come già evidenziato poc’anzi).

Come si può notare non tutti i reati inibiscono ad un soggetto la possibilità di esercitare l’attività di agente. In particolare il legislatore ha inteso inserire nel novero solo quei reati che abbiano attinenza con l’attività effettivamente svolta da un agente. E’ dunque evidente che una condanna per truffa o appropriazione indebita siano considerati talmente gravi (proprio perché attuabili nell’esercizio dell’attività di incasso come avviene per alcuni settori) rispetto ad altri.

I requisiti elencati sopra (salvo quello della “maggiore età”) sono definiti “requisiti morali”.





I requisiti professionali

Le norme rimaste in vigore prevedono che occorra essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver frequentato con successo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;
essere in possesso di un diploma di secondo grado a indirizzo commerciale ovvero aver conseguito una laurea in discipline economiche o giuridiche;
aver acquisito un’esperienza lavorativa qualificata nel settore vendite per due anni, anche non consecutivi, che si collochino temporalmente nel quinquennio che precede la domanda.
Circa l’ultimo punto, occorre precisare che sono ritenute valide le esperienze (documentabili) maturate come:
operatori di vendita (ex viaggiatori/piazzisti);
dipendenti qualificati che hanno svolto mansioni direttive e organizzative;
titolari o legali rappresentanti di imprese operanti nel commercio e/o nella somministrazione di alimenti e bevande;
titolari o legali rappresentanti (con incarichi direttivi e/o organizzativi) di imprese che svolgono attività produttiva e commerciale (vendita);
titolari o legali rappresentanti di imprese che svolgono attività artigianale di produzione e vendita in serie;
collaboratori familiari (iscritto all’INPS) nell’ambito delle imprese indicate nei due punti precedenti.
Aggiungiamo per completezza che non tutte le Camere di Commercio danno una valutazione identica delle esperienze lavorative qualificate. E’ dunque opportuno rivolgersi all’Ufficio Albi e Ruoli di ogni singola C.C.I.A.A. per sciogliere eventuali dubbi.



Incompatibilità

Segnaliamo infine che esistono due situazioni lavorative che non sono conciliabili con lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio e che potremmo riassumere con un semplice slogan: “né dipendenti né mediatori”.
Sussiste infatti incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa quale dipendente privato o pubblico (fatta eccezione per i dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e nei confronti di coloro che svolgono attività di intermediazione (immobiliare o creditizia, per fare un esempio).
E se l’attività di agente è svolta non da un singolo ma da una società? In tal caso le situazioni di incompatibilità non dovranno gravare sul legale o sui legali rappresentanti della società stessa, i quali dovranno altresì risultare in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla vigente normativa.

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Commenti
Commento di : mauro

avete scritto che nel caso in cui sia una società per es. SRL a svolgere l`attività di agente, il rappresentante legale può anche non sottostare alle condizioni di incompatibilità (quindi può essere un lavoratore dipendente) ma é sufficiente che abbia i requisiti professionale (corso ecc) . Potete gentilmente darmi un riferimento normativo ?? il dubbio nasce dal modello ARC che il legale rappresentante deve firmare e nel quale deve necessariamente dichiarare di non essere dipendente,
GRAZIE.

Data : 15/04/2016 19:31:56

Commento di : Francesco Migliore

Buongiorno,
Quindi gli informatori scientifici del farmaco, con la mansione specifica di informazione scientifica presso la classe medica senza vendita alcuna ne chiusura di contratti commerciali e di vendita,possono essere agenti di commercio.?
Grazie
Francesco migliore

Data : 12/11/2014 10:54:46

Commento di : Francesco Migliore

Buongiorno,
Quindi gli informatori scientifici del farmaco, con la mansione specifica di informazione scientifica presso la classe medica senza vendita alcuna ne chiusura di contratti commerciali e di vendita,possono essere agenti di commercio.?
Grazie
Francesco migliore

Data : 12/11/2014 10:54:46

 

 
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