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Usarci Catania ENASARCO : SENTENZA TAR DEL LAZIO - ribadisce l`iscrizione dei collaboratori ad enasarco
ENASARCO : SENTENZA TAR DEL LAZIO
ribadisce l`iscrizione dei collaboratori ad enasarco

ENASARCO : SENTENZA TAR DEL LAZIO

Il Tar del Lazio, con sentenza n.2698 del 2015, ribadisce quanto previsto dal Decreto Legislativo n.141 del 2010: i Collaboratori dei mediatori creditizi sono agenti e risultano conseguentemente iscritti alla Fondazione Enasarco.

Il Tribunale amministrativo ha affermato che: "la finalità del legislatore è quella di perseguire la tutela dei consumatori che entrano in contatto con gli intermediari finanziari per il tramite di queste figure [...]; pertanto la legge ha previsto che i collaboratori dei mediatori creditizi che entrano in contatto con il pubblico siano legati ai medesimi da un rapporto dotato di determinate caratteristiche di stabilità e di non occasionalità, e quindi da un rapporto di lavoro dipendente (art. 2094 c.c.) o da un rapporto di agenzia (art. 1742 c.c.)".

La nuova normativa (D.Lgs. n.141 del 2010 poi successivamente modificato dai D.lgs. n.218 del 2010 e n.169 del 2012) ha infatti fatto definitivamente chiarezza sull`inquadramento contrattuale del rapporto che intercorre tra l`agente in attività finanziaria (o mediatore creditizio) ed i suoi collaboratori. L`articolo 17, comma 4-octies, del D.lgs n.141/2010 prevede che, ai fini della disciplina di settore, per collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi si intendono coloro che operano in forza di un incarico conferito ai sensi dell`articolo 1742 c.c - Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l`incarico di promuovere, per conto dell`altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall`altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

Tutti i collaboratori di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi - laddove non operino in forza di un contratto di lavoro subordinato - sono agenti e devono essere obbligatoriamente iscritti all`Enasarco a prescindere dal settore di appartenenza (commerciale, industriale, finanziario).


Secondo la nuova normativa vigente, gli agenti in attività finanziaria debbono risultare iscritti all`Oam - Organismo degli agenti e dei mediatori, istituito ai sensi dell`articolo 128-undicies del Testo Unico bancario (Tub).

L`Oam - sottoposto alla vigilanza della Banca d`Italia - verifica la sussistenza dei requisiti in capo agli iscritti ed assicura il rispetto degli stessi iscritti verso la nuova normativa. L`Oam - che ha poteri sanzionatori nei confronti degli agenti (dal richiamo scritto alla cancellazione dagli elenchi) - in virtù del protocollo d`intesa con Enasarco (sottoscritto il 26 giugno 2013) svolge un azione di vigilanza atta alla verifica del rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il rapporto d`agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

L`azione di vigilanza fra i due Organismi è simultanea e congiunta. Quindi gli ispettori Enasarco, nell`ambito dell`attività ispettiva, verificano per conto dell`Oam il numero dei mandati che gli agenti in attività finanziaria possono acquisire (art. 128-quater, comma 4, Testo unico bancario); gli adempimenti in materia di prova valutativa per i collaboratori e di aggiornamento professionale a carico degli iscritti e dei loro collaboratori (art. 128-novies, comma1, Testo unico bancario e 24, commi4,5, e 6, D.Lgs 141/2010), eventuali incompatibilità (art. 17 D.lgs 141/2010).

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