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Usarci Catania EQUITALIA: LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE PER POSTA SONO NULLE - sentenza del Ctr n 938/39/2015
EQUITALIA: LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE PER POSTA SONO NULLE
sentenza del ctr n 938/39/2015

EQUITALIA: LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE PER POSTA SONO NULLE

Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio (Ctr) conferma che l’invio diretto per posta della cartella esattoriale da parte di Equitalia è un’operazione illegittima e giuridicamente inesistente.


Una nullità derivante dall’inesistenza della notifica che può esser fatta valere in sede di impugnazione di un atto successivo.


La sentenza del Ctr n. 938/39/15 è conforme con quanto già espresso dai giudici della Corte di Cassazione con sentenza n. 6395/2014: la notificazione, eseguita senza l’intermediazione di un soggetto abilitato dalla Legge non ha valore.

Evidenziamo i soggetti abilitati alla notificazione degli atti quali:

◦gli Ufficiali della riscossione;

◦gli Agenti della Polizia Municipale;

◦i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;

◦altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

•parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l`agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall`agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all`ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica.

•Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l`Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all`uopo abilitato, è comunque necessario che l`agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

•In difetto di tali elementi l`atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell`atto impugnato.

I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

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