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Usarci Catania SUI REDDITI DA SRL NIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA VERSARE - CORTE DI APPELLO DE L`AQUILA
SUI REDDITI DA SRL NIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA VERSARE
corte di appello de l`aquila

SUI REDDITI DA SRL NIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA VERSARE

I redditi da partecipazione in Società di capitali non sono assoggettati a contribuzione della Gestione Commercianti ed Artigiani INPS.

La Corte di Appello de L’Aquila con due sentenze, la n. 752/2015 e la n. 774/2015, ha smentito quanto sostenuto dall’INPS con circolare n. 102/2003.
Ecco cosa afferma l`INPS:
“I contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall’attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all’iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazione a società di capitali con personalità giuridica)”.

La Corte di Appello fa invece presente che:
“La norma di riferimento è costituita dall’art. 3-bis dl 19 settembre 1992 n. 384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.

Dunque:
“Pur se l’articolo 3-bis dl 384/1992 fa riferimento alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto nella relativa Gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione”.

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