Usarci Catania

  News

  Cos'è l'USARCI

  USARCI Catania

  Servizi

  Convenzioni

  Download

  Iscrizione

  Perchè iscriversi

  Contatti


 
 

 
 

 
Regione Sicilia

Provincia di Catania

Regione Sicilia
 
Usarci Catania INAIL OBBLIGO ASSICURATIVO - AGENTI DI COMMERCIO IN FORMA SOCIETARIA
INAIL OBBLIGO ASSICURATIVO
agenti di commercio in forma societaria

INAIL OBBLIGO ASSICURATIVO

A cadenze regolari, ogni 5/10 anni, l`INAIL (Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro) batte cassa anche verso la Categoria degli Agenti Commerciali costituiti in forma societaria.

Da oltre 40 anni la categoria ha prodotto una serie di contestazioni a seguito di accertamento ispettivo della loro posizione.
Si sostiene che l`attività di agenzia seppure sotto forma societaria, è assimilabile a quella di lavoro autonomo e non già a quella di socio con dipendenza funzionale.

In merito alcune sedi INAIL avanzarono al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, una serie di chiarimenti in materia e la stessa USARCI interpellò il Ministero che riscontrò con circolare del 12 febbraio 1993 confermando quanto sostenuto dalla Categoria.

Vi sono state negli anni anche diverse sentenze della Corte di Cassazione che si sono espresse nel senso che il socio esercente attività di agente di commercio, per l’autonomia con la quale opera in seno alla società e per le modalità di esercizio della propria attività, non possa considerarsi legato alla società da alcun vincolo di dipendenza funzionale.
Successivamente l`INAIL, con alcune circolari interne, ha precisato che ai fini dell’obbligo assicurativo del socio è necessario accertare la sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale rispetto alla società (circolare INAIL n. 20/1998; circolare Inail n. 22/2002).
1/3

Sulla sussistenza del rapporto funzionale esistono migliaia di trattati ed algoritmi per dimostrarne l`esistenza, proprio questa complessità e la vaghezza della locuzione, gioca a favore dell`INAIL.
Infatti, una volta che l`istituto ha contestato alla società agente tale sussistenza, diventa improbo contestarlo atteso che a fronte di 50/100 euro l`anno, l`agente dovrebbe imbarcarsi in una causa che costerebbe diverse migliaia di euro in avvocati specializzati e CTP.

L`Istituto assicuratore ritiene che ci si trovi nella condizione di dipendenza funzionale, ogni qual volta che sussiste un rapporto particolare di collaborazione tecnica tra socio e società di appartenenza, ovvero, il socio lavora per la società.
Infatti, la legge istitutiva dell`INAIL prevede quale requisito essenziale, per la tutela infortunistica ed assicurativa, la condizione che:

"il socio esposto al rischio presti la sua opera per l`impresa sociale per cui l`attività lavorativa deve pur sempre realizzare un vincolo giuridico quanto meno di collaborazione, o di dipendenza funzionale che lega i due soggetti per il conseguimento – nell’ambito organizzativo dell’impresa – di un fine produttivo di beni o servizi” (cfr. Cass. 30.1.1976, n. 290; Cass. 27.4.1981, n. 2533)

Nello specifico, nel caso in cui un ispettore INAIL faccia un accertamento ad una società di agenzia, dovrà andare a valutare la documentazione esistente per focalizzare le parti che hanno sottoscritto il contratto di agenzia.

Solo se il contratto è stato sottoscritto da tutti i soci, e non da un solo amministratore (come avviene nella quasi totalità dei casi), i soci non firmatari sono soggetti all`obbligo assicurativo in quanto in questo caso si realizza quella "dipendenza Funzionale" che comporta l`obbligo di assicurare i soci. (rif. chiarimento Inail di Firenze 2007)"

Al contrario, se il mandato fosse stato sottoscritto singolarmente da ogni socio a proprio nome, come avviene raramente, in questo caso i soci firmatari non sono soggetti al versamento assicurativo.
2/3

Il problema, come si può evincere, non è di semplice soluzione, l`Usarci sta interessando gli Uffici competenti alla ricerca di una più chiara interpretazione.
E` bene ricordare costantemente agli agenti che pagano l`INAIL che, in caso di infortuni e/o malattia professionale, hanno diritto al trattamento previdenziale previsto.

Fonte Usarci

Aggiungi un commento
Commenti

Non ci sono commenti

 

 

 
Iscriviti Perchè iscriversi?
 

Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere gli aggiornamenti dal nostro sito.
 

Aggiornamenti
CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA AMMINISTRATIVA
PERSONE FISICHE:
Contabilità Semplificata € 50,00
PERSONE FISICHE:
Contabilità Ordinaria € 80,00
SOCIETA` DI PERSONE SAS-SNC
Contabilità Semplificata € 100,00
SOCIETA` DI PERSONE SAS-SNC
Contabilità .Ordinaria € 150,00
SOCIETA` DI CAPITALE SRL € 250,00
I prezzi sono riferiti per mese al netto dell`Iva
USARCI CATANIA

ORARIO DI RICEVIMENTO
LA NOSTRA SEDE E` APERTA AL PUBBLICO IL
LUNEDI -MARTEDÌ- MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDI`
DALLE 09,30 ALLE 12,30
PER RAZIONALIZZARE I TEMPI, GLI INCONTRI SI EFFETTUERANNO, SOLO SU APPUNTAMENTO, CHIAMANDO ALLO 095/7647583

USARCI CATANIA

 

Link
Usarcicentroconvenzione fiat
Fineco
 

Loading
©2011 - 2024 Usarci Catania via Madonna dell'Aiuto, 17/C - 95024 Acireale (Ct) - Tel: 0957647583  Disclaimer