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Usarci Catania RITENUTA D`ACCONTO AGENTI DI COMMERCIO - UNICA COMUNICAZIONE
RITENUTA D`ACCONTO AGENTI DI COMMERCIO
unica comunicazione

RITENUTA D`ACCONTO AGENTI DI COMMERCIO

Con l’art. 27 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, gli intermediari di commercio indicati all’art. 25-bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, possono presentare al preponente una sola comunicazione (con validità fino alla decadenza delle condizioni previste) per chiedere che la ritenuta d’acconto, ai fini delle imposte sui redditi, sia commisurata non sulla base imponibile costituita dal 50% della provvigione ma su quella ridotta, pari al 20% della provvigione.

Secondo quanto è previsto dal citato art. 25-bis, come regola generale, l’agente di commercio (e qualsiasi altro intermediario) che non si avvale dell’opera di dipendenti e/o di terzi subisce la ritenuta applicata sul 50% della provvigione:Tuttavia, qualora si avvalga, in via continuativa, di prestazioni di dipendenti (indipendentemente dalla loro qualifica) e/o dell’opera di terzi può chiedere alla controparte che la ritenuta d’acconto venga conteggiata sul 20% della provvigione liquidata.

A tale proposito, è considerato “terzo” chi, senza vincolo di subordinazione, collabora con l’intermediario nello svolgimento dell’attività di impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d’affari, i produttori e le figure similari. Sono considerati “terzi” anche i collaboratori dell’impresa familiare impegnati nell’attività dell’intermediario nonché gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito da sole prestazioni di lavoro.

L’attività dell’intermediario si considera esercitata in via continuativa con l’ausilio di dipendenti o di terzi se, a prescindere dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione consiste in “prestazioni per la prevalente parte dell’anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l’attività, anche se l’opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi. Se il percipiente si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo” (art. 1, quarto e quinto comma, del D.M. 26/4/1983).

Secondo le vecchie regole, l’interessato doveva inviare, solo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al sostituto d’imposta la richiesta di applicazione dell’agevolazione. La formalità doveva essere reiterata di anno in anno per far valere il beneficio: per l’anno 2015, la richiesta doveva essere fatta entro il 31.12.2014.

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