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Usarci Catania QUANDO LA MANDANTE NON CONSEGNA GLI ESTRATTI CONTO PROVVIGIONALI - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
QUANDO LA MANDANTE NON CONSEGNA GLI ESTRATTI CONTO PROVVIGIONALI
agenti e rappresentanti di commercio

QUANDO LA MANDANTE NON CONSEGNA GLI ESTRATTI CONTO PROVVIGIONALI

Si verificano sempre più frequentemente situazioni in cui, all’atto della cessazione del rapporto agenziale, la mandante adotti atteggiamenti ostruzionistici rifiutandosi di fornire all’agente la documentazione utile alla verifica delle provvigioni maturande, negando di fatto la quantificazione delle somme ancora dovute.

Ciò in violazione dell’art. 1749 c.c. che al 2° comma, prevede il diritto dell’agente a ricevere trimestralmente gli estratti conto provvigionali ove sono indicati tutti gli affari eseguiti dalla mandante (nominativo del cliente, sede, numero fattura, importo pattuito, misura ed entità della provvigione), mentre al successivo 3° comma, stabilisce altresì il diritto di esigere un estratto dei libri contabili “per verificare l’importo delle provvigioni liquidate“.

Un ulteriore importante obbligo di informazione è contenuto nell’articolo 7 comma 3 dell’AEC Industria, secondo cui “se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture tramite l’agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale“.

L’agente è quindi titolare di un vero e proprio diritto finalizzato all’accesso di tutta la documentazione, in possesso della mandante, necessaria all’esatta ricostruzione contabile dei propri compensi provvigionali da liquidare.

Sul punto, una recente sentenza della Suprema di Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale “A fronte del mancato assolvimento da parte del preponente dell’obbligo contrattuale concernente l’invio degli estratti conto provvigionali, deve ritenersi che non è imputabile all’agente la carenza di indicazione dei dati relativi alla quantificazione del proprio credito, derivando dall’inadempimento del non contestato obbligo contrattuale d’informazione posto a carico del preponente” (Cass. Sez. Lav., 20.10.2015 n. 21219).

Nel caso in esame, l’agente non aveva modo di quantificare gli importi dovuti atteso che il preponente non gli aveva inviato i relativi estratti conto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Giudice di merito avesse correttamente ritenuto ammissibile la domanda dell’agente e si fosse avvalso, nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri discrezionali, di una consulenza tecnica d’ufficio contabile sulle scritture contabili della mandante.

Per l’ammissibilità dell’ordine di esibizione e/o della consulenza tecnica è sufficiente che l’agente:

indichi gli affari promossi nonchè quelli in relazione ai quali non dispone delle informazioni necessarie;
dimostri di aver chiesto invano gli estratti conto analitici e/o comunque richiesto le informazioni utili alla verifica delle provvigioni adduca il motivo per il quale l’acquisizione di tali informazioni non è possibile mediante l’utilizzo di altri mezzi di prova.
Fonte Usarci Lanarc

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