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Usarci Catania LE MODIFICHE CONTRATTUALI A DANNO DELL`AGENTE - mancato rispetto delle regole
LE MODIFICHE CONTRATTUALI A DANNO DELL`AGENTE
mancato rispetto delle regole

LE MODIFICHE CONTRATTUALI A DANNO DELL`AGENTE


LE MODIFICHE CONTRATTUALI A DANNO DELL`AGENTE

Molte ditte mandanti hanno l`abitudine di inserire nei mandati clausole di favore con le quali si attribuiscono la facoltà di variare in pendenza di rapporto le future condizioni economiche secondo una molteplicità di parametri indeterminati dal punto di vista quantitativo. L`applicazione di tali clausole contrattuali può permettere loro di ridurre le provvigioni, variare il meccanismo del loro calcolo, diversificare clienti o prodotti e relative provvigioni ad essi collegate, ridurre gli articoli di listino o cancellare intere linee di prodotti, modificare la zona assegnata nel contratto originario, ridurre o variare la clientela da servire, ricorre spesso anche l`abitudine di distogliere clienti o gruppi che improvvisamente vengono considerati "direzionali" ecc.. In molti casi la comunicazione viene data all`agente con semplice telefonata del responsabile commerciale dell`azienda oppure con email, in altri casi con lettera da riconfermare per accettazione da parte dell`agente stesso. Anche in presenza di Accordi Economici Collettivi in vigore tra le parti aderenti, le mandanti, spesso dimenticano di rispettare le regole ivi previste (art.2), regole che consentono solo gradualmente di apportare le variazioni di lieve, media o rilevante entità che si rifletteranno sulle condizioni economiche del contratto, in questi casi gli Accordi Collettivi stabiliscono puntualmente le diverse procedure da seguire. La preponente giustifica spesso le proprie decisioni per motivi di sopraggiunte esigenze commerciali o di mercato od altre indeterminate ragioni aziendali di ristrutturazione della rete vendita i cui effetti economici futuri sono tutti da verificare, in alcuni casi vengono anche proposte condizioni alternative: in cambio di quello che ti riduco ti offro nuovi clienti oppure ti offro nuovi prodotti da vendere oppure ti allargo o ti offro un`altra zona, tutte scelte aziendali queste che dispongono per il presente ma non offrono certezze per il futuro in quanto frutto di decisioni aziendali che si attendono incrementi nelle vendite, quasi sempre irrealizzabili soprattutto quando le decisioni vengono assunte senza chiedere alcun parere all`agente. Ebbene la clausola contrattuale inserita nel contratto con la quale la mandante sulla base di parametri indeterminati presunti si riserva la facoltà di modificare i compensi o risultati economici é da ritenersi nulla essendo indeterminato l`oggetto contrattuale ex. art. 1346 e 1418 cc. Tale clausola viziata in origine, se applicata costituisce un atto di puro arbitrio della mandante. Infatti variando così unilateralmente uno o più elementi essenziali del contratto la mandante prospetta all`agente futuri risultati economici del tutto aleatori ed indeterminati. Sul punto nell`art.2 degli AEC doveva forse meglio essere regolato non solo il quantum ma anche il tipo di variazioni contrattuali ammissibili .Tali clausole contrattuali di favore utilizzate dalle mandanti così maldestramente regolamentate negli AEC sono spesso giuridicamente infondate quindi impugnabili. Da sempre la giurisprudenza ritiene infatti nulle le clausole contrattuali che consentono alla ditta preponente di variare condizioni contrattuali essenziali del mandato prospettando criteri di assoluta indeterminatezza (per il futuro) dell`oggetto (condizioni economiche aleatorie ). Che diritti ha l`agente nel caso in cui le nuove condizioni economiche si dimostreranno disattese ? E` sempre giuridicamente fondato l`art.2 degli AEC nella parte in cui ammette la possibilità per la mandante di applicare modifiche di lieve entità senza che sia pregiudicata la validità del contratto ? L`agente può agire in giudizio per ottenere il ripristino delle precedenti condizioni ovvero per ottenere il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto per fatto imputabile alla preponente ? Le mandanti hanno il diritto di applicare a loro favore variazioni contrattuali di assoluta indeterminatezza ? Certamente no. L`agente in molti casi in seguito alle modifiche applicate al suo contratto può non avere più interesse a continuare il rapporto anche se la variazione rientra nella fattispecie delle variazioni di lieve entità. Queste situazioni vanno quindi valutate caso per caso e spesso le variazioni contrattuali apportate delle ditte mandanti sono tali da determinare la risoluzione del contratto per causa loro imputabile con il riconoscimento a favore dell`agente delle indennità di legge. Fonte Usarci Rimini.

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