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Usarci Catania QUOTA 100 PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - IN FASE DI APPROVAZIONE
QUOTA 100 PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
in fase di approvazione

QUOTA 100 PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Grazie alla Senatrice NUNZIA CATALFO Presidente XI Sezione Lavoro del Senato, il giorno 18 giugno scorso, Usarci Catania rappresentata dal nostro Vicepresidente Vincenzo Claudio Di Pasquale, dal Presidente Davide Sindoni, con il supporto del Vicepresidente Vicario Nazionale Usarci e Coordinatore del Centro Giuridico Sig. Giovanni Di Pietro, dell`Avv. Daniele Costanzo fiduciario Usarci, e del Sig. Massimiliano Baldini responsabile della Segreteria di Presidenza, siamo stati ricevuti al Senato per discutere sulla problematica riscontrata nel D.L.del 28 gennaio, numero 4, all’articolo 14, comma 3,1. QUOTA 100 riguardante l`incumulabilità dei redditi da lavoro autonomo, in occasione dell’incontro sono state approfondite tutte le criticità relative agli agenti di commercio.

Il decreto legge 28 gennaio, numero 4, all’articolo 14, comma 3, prevede che la pensione “quota 100”, a pena della sospensione della stessa, è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
A sua volta, la circolare Inps 11/2019 ribadisce che “i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la ‘pensione quota 100’ comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi”.

2. L’agente di commercio ha diritto alle indennità di fine rapporto esclusivamente se è la mandante a disdire il rapporto, mentre se il rapporto cessa ad iniziativa dell’agente, lo stesso perde il diritto alle indennità di fine rapporto, a meno che la risoluzione avvenga successivamente al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata. Infatti gli stessi precisano che le dimissioni debbano essere “successive al conseguimento della pensione” (art. 10 AEC Industria, art. 10 AEC Confapi e art. 10 AEC Artigianato), o avvenire “per conseguimento della pensione” (art. 12 AEC Commercio).

3. Ne consegue che dal momento in cui l’agente - una volta conseguita la pensione - comunica la risoluzione del contratto ed inizia il periodo di preavviso obbligatorio, questo può durare da tre a otto mesi, secondo gli AEC di riferimento.

4. Ovviamente, durante la prestazione del preavviso, secondo quanto stabilito dagli AEC, “durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato”, l’agente produce reddito e ciò comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del reddito stesso.
Del resto il limite dei € 5.000, previsto dalla norma, vale esclusivamente per redditi da lavoro autonomo occasionale, per nulla assimilabili a quelli prodotti dall’agente di commercio.

5. Alla luce di quanto espresso in precedenza, ci troviamo di fronte a due anomalie.
La prima consiste nel non poter fare domanda di pensionamento se prima non si cessa il rapporto, cosa che farebbe perdere il diritto alle indennità di fine mandato.
La seconda consiste nella perdita del diritto alla pensione, in quanto l’agente percepisce le provvigioni solo a maturazione avvenuta, ovvero quando il cliente ha provveduto al pagamento della merce, cosa che avviene diversi mesi dopo la cessazione del rapporto e per questo motivo verrebbe revocata la pensione.
D’altra parte, se l’agente risolvesse il contratto prima del conseguimento della pensione e sia pure in vista di essa, non sussisterebbe il presupposto di conservazione del diritto alle indennità: il che rappresenterebbe per lui un grave danno economico.

6. Anche nell’eventuale caso in cui l’agente trovasse un accordo con la preponente in merito alla non prestazione del preavviso (e, in ogni caso, ciò comporterebbe per lui minori entrate), il problema potrebbe porsi ugualmente: dopo il pensionamento, infatti,
gli verrebbero comunque riconosciute tutte le provvigioni che sono relative a ordini conclusi prima della fine del rapporto ma che “maturerebbero” (e quindi verrebbero erogate) successivamente.
Pertanto dovrebbe essere previsto che le indennità di fine rapporto, soggette a ritenuta d’acconto del 20%, ovvero a tassazione separata, non rientrano tra gli importi di cui alla legge 28 gennaio, numero 4, all’articolo 14 comma 3.

Dopo avere approfondito la problematica, gli Uffici della Senatrice raccogliendo le istanze hanno suggerito delle modifiche al documento presentato che possono essere riassunte come di seguito:

- inserimento di un periodo temporale (6/12 mesi dalla richiesta di quota 100) in cui gli agenti potranno continuare a percepire provvigioni non ancora maturate;

- dichiarazione da parte delle aziende delle provvigioni che l’agente dovrà ancora percepire al momento della cessazione del rapporto.

Il nuovo documento inviato all`attenzione degli uffici competenti, redatto interamente dalla Segreteria della Federazione Nazionale Usarci, è stato vagliato, dai tecnici Ministeriali per le necessarie modifiche da apportare alla attuale legge.


A seguito dell`incontro avuto con la Senatrice Catalfo e dai successivi contatti, proprio in questi giorni, abbiamo avuto rassicurazioni da parte degli organi interessati che ci hanno comunicato quanto segue:

" ADESSO LA QUESTIONE SI STA RISOLVENDO POSITIVAMENTE PER QUESTA CATEGORIA DI LAVORATORI E, A BREVE, L`INPS EMANERA` UNA CIRCOLARE CHE SPIEGHERA` TUTTI QUESTI ASPETTI"
Queste sono state le parole espresse dalla Senatrice Nunzia Catalfo tramite un comunicato.

Le stesse rassicurazioni ci sono pervenute da parte del Sottosegretario al Lavoro On. Claudio Durigon.

Siamo fiduciosi e aspettiamo che l’Inps emani la circolare suddetta.

A nome di tutta la Categoria degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

GRAZIE !!

Usarci Catania
Presidente
Davide Sindoni
Vicepresidente
Vincenzo Claudio Di Pasquale

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