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Usarci Catania TRATTAMENTO FISCALE DELLE INDENNITÀ` DI FINE RAPPORTO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA
TRATTAMENTO FISCALE DELLE INDENNITÀ` DI FINE RAPPORTO
cessazione del rapporto di agenzia

TRATTAMENTO FISCALE DELLE INDENNITÀ` DI FINE RAPPORTO

Un argomento che forma oggetto di continue richieste di chiarimenti riguarda il trattamento ai fini fiscali, sia dal punto di vista delle imposte dirette sia ai fini IVA, delle indennità dovute all’agente per cessazione del mandato, rappresentando tale problematica per la categoria, spesso, motivo di incertezza operativa.

Con la risoluzione del rapporto di agenzia, a seconda della modalità con cui avviene lo scioglimento del contratto, competono all’agente una o più indennità a vario titolo: indennità di risoluzione rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità sostitutiva del preavviso, indennità per patto di non concorrenza.

Vediamo le diverse ipotesi.



1) IMPOSTE DIRETTE

Queste singole indennità, a tali fini, vengono trattate tutte con le stesse modalità, rientrando tutte nella fattispecie delle “indennità di fine rapporto” e sono richiamate dagli artt. 17 , comma 1, lettera d) e 53 comma 2 lettera e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 917/86.

Ai fini dell’assoggettamento a tassazione occorre però distinguere se il percettore è imprenditore individuale o si tratta di agenzia che svolge l’attività in forma societaria.

a) Impresa individuale

Preliminarmente va sottolineato che il reddito dell’agente di commercio è classificato, come è noto, come reddito d’impresa. Avendo tali indennità la natura di elemento sostitutivo del reddito, per gli agenti che svolgono l’attività sotto forma di ditta individuale le predette indennità sono, dal legislatore fiscale, classificate nella categoria dei redditi di lavoro autonomo. Conseguenza naturale di tale trattamento è l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25, comma 2 del DPR 600/73 per i tale categoria reddituale: la mandante, nella qualità di sostituto d’imposta, all’atto del pagamento trattiene sul relativo importo da erogare un’ imposta, a titolo di acconto, che sarà scomputata in sede di tassazione definitiva del reddito. Tale ritenuta deve essere, ovviamente, operata anche dall’agente singolo che corrisponde indennità di tale tipo ai propri sub-agenti che operano anch’essi in forma individuale. Il versamento della ritenuta all’Erario (con utilizzo del Mod. F24 e codice tributo 1040) dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento.

In sede di dichiarazione dei redditi dell’annualità in cui sono percepite, tali indennità, rientranti nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, saranno assoggettate , a scelta del percipiente, a tassazione separata (in base al richiamato art. 17, comma 1 lettera d) o a tassazione ordinaria.

Con la prima opzione (che rappresenta la regola generale) le indennità saranno tassate (secondo quanto previsto dall’art. 21 del citato TUIR), con l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione a seguito di liquidazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria che terrà conto , ovviamente, delle ritenute già operate dal soggetto erogante.

Con l’opzione per la tassazione ordinaria tali somme saranno incluse nel reddito complessivo del percipiente relativo al periodo in cui avviene la riscossione dell’indennità. Ovviamente tale opzione sarà esercitata in presenza di un reddito ordinario del periodo più basso di quello corrispondente alla media del biennio precedente che, con la tassazione separata, condurrebbe all’applicazione di un’aliquota media IRPEF più elevata.

Va detto, altresì, che un ulteriore motivo a favore della tassazione ordinaria potrebbe risiedere nella volontà di chiudere il debito d’imposta verso l’Erario, senza attendere i tempi più lunghi della riliquidazione d’ufficio dell’imposta, con un onere fiscale che graverebbe finanziariamente su un periodo successivo alla percezione del compenso.

Ai fini IRAP le indennità di fine rapporto fanno parte del valore della produzione netta e, quindi, dell’imponibile.

b) Agenzie sotto forma societaria

Le indennità maturate a favore della società (il mandato è conferito alla società, soggetto autonomo rispetto ai soci) non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, così come previsto dall’art.56 c.3 lett. a) del TUIR, e sono assoggettate a tassazione separata (quadro RM di Unico), in capo ai soci, nell’anno di percezione, con eventuale opzione da parte degli stessi per la tassazione ordinaria. L ’ammontare di tali indennità verrà, pertanto, ripartito dalla società in capo ai soci ed a questi certificato con apposita dichiarazione.

Ai fini IRAP per le società di persone la predetta opzione non muta la natura di tali indennità quale componente positivo che concorre alla formazione della base imponibile, indipendentemente dalla variazione in diminuzione operata per determinare il reddito di partecipazione di fini IRPEF.



2) IVA

Stante la natura risarcitoria delle indennità di fine mandato le stesse sono fuori dal campo dell’Imposta sul valore aggiunto non rappresentando il corrispettivo di una prestazione di servizi.

Fonte Usarci - Lanarc

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