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Usarci Catania INTERESSI DI MORA PER I RITARDATI PAGAMENTI DELLE PROVVIGIONI - Decreto Legislativo 192 del 09/11/2012
INTERESSI DI MORA PER I RITARDATI PAGAMENTI DELLE PROVVIGIONI
decreto legislativo 192 del 09/11/2012

INTERESSI DI MORA PER I RITARDATI PAGAMENTI DELLE PROVVIGIONI

Il protrarsi delle difficoltà finanziarie provocate dai ritardati pagamenti in un contesto di mancanza di liquidità per le imprese e i liberi professionisti ha spinto il governo ad anticipare l`entrata in vigore delle nuove regole europee sui ritardi di pagamenti approvate dall`Unione Europea nel febbraio 2011, rispetto alla scadenza prevista del 16 marzo 2013.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 267 del 15/11/2012 del decreto legislativo 9/11/2012 n° 192, infatti, il Governo ha esercitato la delega conferita dal Parlamento un anno prima con la legge sullo Statuto delle imprese ( L. 180/2011 ) e disposto l`integrale recepimento della nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.

Con riferimento all`ambito di applicazione di tale recepimento, occorre precisare che tale norma si applichi anche nel settore degli agenti e rappresentanti di commercio. I pagamenti delle provvigioni che maturano a partire dal 01/01/2013 devono rispettare quindi nuove regole che si sovrappongono anche alle norme previste negli AEC Commercio, Industria e Artigianato, dove si prevede, di regola, il pagamento delle provvigioni entro il trentesimo giorno successivo della scadenza di ogni trimestre.

La nuova disposizione stabilisce che, se le provvigioni non vengono saldate entro trenta giorni dalla loro maturazione possono essere richiesti gli interessi di ritardato pagamento pari al tasso di riferimento applicato dalla BCE maggiorato da un interesse pari del 8%.
Le deroghe previste dal Decreto Legge 192/2012: il pagamento delle provvigioni potrà essere postecipato, con un termine superiore ai trenta giorni, solo, se detto accordo, sarà pattuito e sottoscritto tra le parti. Sono annullabili le clausole ingiuste dei contratti di agenzia con le quali le preponenti, nel loro esclusivo interesse, fanno arbitrariamente maturare il diritto alla provvigione dell`agente non prima che sia avvenuto il pagamento totale delle merci da parte del cliente.
Il Decreto Legislativo 192/2012, in quanto norma speciale, incide in maniera sostanziale anche le disposizioni civilistiche dell`art. 1748 c.c.

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Commenti
Commento di : O.D.

Forse le Sig.ra Elena non ha molto chiara la figura dell`agente di commercio che essendo un libero professionista svolge la sua attività di procacciare vendite "salvo approvazione della casa".
Per me è gia tanto che all`agente, che spendendo tempo e denaro per procurarli, gli vengano stornate le provviggioni sugli affari non andati a buon fine.
Provate a chiedere ad un avvocato se accetta di essere pagato solo se vince la causa !

Data : 19/01/2014 09:41:54

Commento di : Francesco Anastasio

Il problema si pone quando non hai le spalle coperte e non puoi rischiare l`unica azienda valida che hai.
A me pagano le provvigioni circa 90 gg dopo lo scadere del trimestre, senza considerare che, nonostante io sia l`unico a non aver firmato la loro richiesta di tagli sulle provvigioni maturate durante le manifestazioni fieristiche, loro lo facciano lo stesso.
Sarei anche contento se mi pagassero sul maturato ma mensilmente altrimenti che maturato è dopo il trimestre?
Comunque è vergognoso aver paura di pretendere i propri diritti causa minaccia di fine mandato. Io se continua così mando tutti a quel paese.

Data : 16/04/2013 07:15:41

Commento di : Elena

Come fanno oggi le aziende ad anticipare delle provvigoni senza sapere nemmeno se a loro volta sarano pagate..... Perchè è così iniquo pagare le provvigioni nel momento in cui si viene a sua volta pagati? Non credo che un giudice lo possa ritenere iniquo....
Data : 09/04/2013 16:38:59

Commento di : Giovanni Ferrante

CON RIFERIMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2013, CONTRARIAMENTE ALLA NUOVA NORMATIVA, GLI ESTRATTI CONTO PROVVIGIONI CONTINUANO AD ESSERE ANCORATI AL VECCHIO SISTEMA DEL
MATURATO. COME SEMPRE, LE DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI AGENTI DI COMMERCIO NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLE DITTE MANDANTI. NECESSITA UN ENERGICO INTERVENTO DA PARTE DI TUTTI GLI ENTI, ORGANIZZAZIONI E SINDACATI CHE DOVREBBERO FARE APPLICARE LE LEGGI CON CONTROLLI MIRATI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI, NEI TEMPI E NELLE MODALITÀ EVITANDO AGLI AGENTI D`IMBATTERSI IN ISOLATE CONTROVERSIE CHE SOLITAMENTE SI CONCLUDONO CON LA PERDITA DEL MANDATO.

Data : 06/04/2013 10:17:27

Commento di : Antonio R.

LE PROVVIGIONI, VISTA LA CRISI, DEVONO ESSERE PAGATE MENSILMENTE E NON TRIMESTRALMENTE.
BISOGNA CAMBIARE I CONTRATTI

Data : 20/03/2013 18:42:43

Commento di : Gargano Roberto

Il modo più semplice di trovarsi senza mandanti

Data : 20/03/2013 18:12:34

Commento di : francesco

Ottimo direi!
Data : 20/03/2013 18:04:06

 

 
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