Usarci Catania

  News

  Cos'è l'USARCI

  USARCI Catania

  Servizi

  Convenzioni

  Download

  Iscrizione

  Perchè iscriversi

  Contatti


 
 

 
 

 
Regione Sicilia

Provincia di Catania

Regione Sicilia
 
Usarci Catania L`ARTICOLO 1749 E GLI OBBLIGHI DEL PREPONENTE - CODICE CIVILE E AEC
L`ARTICOLO 1749 E GLI OBBLIGHI DEL PREPONENTE
codice civile e aec

L`ARTICOLO 1749 E GLI OBBLIGHI DEL PREPONENTE

ESTRATTO DALLA RIVISTA USARCI NOTIZIE N 3 2013 PAG 12

L’art. 1749 del codice civile è stato destinato
dal Decreto Legislativo 65/99
a disciplinare gli obblighi gravanti sul
preponente nell’ambito del rapportodi
agenzia.
Di primaria rilevanza è la statuizione
dell’obbligo del preponente di comportarsi
con lealtà e buona fede.
Con ciò si intende che il preponente
deve comportarsi nel corso del rapporto
in modo tale da evitare qualsivoglia
abuso che possa comportare danni
all’agente.
L’obbligo di informazione e documentazione
è un parallelo di quello imposto
all’agente e consiste nel dovere del preponente
di comportarsi nel rispetto di
una sostanziale trasparenza, fornendo
all’agente tutte le informazioni che attengono
all’attività produttiva che possano
avere qualsivoglia influenza sullo
svolgimento del rapporto di agenzia.
Necessario corollario è l’obbligo di
documentazione, a fronte del quale il
preponente è tenuto a fornire all’agente
cataloghi, campioni, modelli di prodotto
etc., costantemente aggiornati ed
aderenti all’attività produttiva.
Va fatta particolare attenzione
all’obbligo imposto al preponente di
consegnare all’agente l’estratto conto
delle provvigioni dovute “al più tardi
l’ultimo giorno del mese successivo al
trimestre nel quale esse sono state acquisite”.
Detto obbligo, già acquisito dalla contrattazione
collettiva, ha l’espressa ed
irrinunziabile funzione di permettere
all’agente la verifica puntuale e periodica
dell’ammontare delle provvigioni
maturate nel periodo in relazione alle quali nasce il suo diritto al pagamento.
Come già sottolineato, dunque, i diritti di informazione dell’agente di commercio
sono quei diritti aventi ad oggetto una prestazione di fare che deve essere eseguita
dalla ditta preponente e che hanno quale finalità quella di consentire all’agente
di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli ed esercitare proficuamente i
suoi diritti patrimoniali.
Nel dettaglio, dunque, l’art. 1749 del codice civile impone alla ditta preponente
i suddetti obblighi:
1. porre a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni
e servizi da trattare (listino prezzi; campionario);
2. fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto (tempi
per la consegna della merce ordinata; eventuali ritardi; pagamento dell’ordine da
parte del cliente);
3. avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il
volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che
l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi (notevole variazione di produzione:
ciò consente all’agente di commercio di sapersi regolare intorno ai quantitativi
che potranno essere tempestivamente consegnati ai clienti);
4. informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del
rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli (la provvigione
dell’agente dipende dal buon fine dell’affare; quest’ultimo, a sua volta, dipende
dall’adempimento del preponente e del cliente; sapere se l’affare è stato accettato
ed eseguito consente all’agente di sapere se avrà o meno diritto alla provvigione);
5. consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi
l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono
state acquisite (ciò consente all’agente di controllare l’importo delle provvigioni
maturate);
6. fornire all’agente tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili,
necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate.
Gli A.E.C. specificano ulteriormente questi obblighi della ditta preponente:
1. Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a
svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché avvertirlo senza
indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte
d’ordine;
2. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite l’agente o rappresentante,
essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante
le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti (ciò consente all’agente
di controllare l’importo delle provvigioni che potrebbero maturare e quelle che ha
già maturato);
3. Informare l’agente di commercio sul lancio di nuovi prodotti e sulle politiche di
vendita.
Avv. Giuseppe Sacco

Aggiungi un commento
Commenti

Non ci sono commenti

 

 

 
Iscriviti Perchè iscriversi?
 

Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere gli aggiornamenti dal nostro sito.
 

Aggiornamenti
ORARIO DI RICEVIMENTO
LA NOSTRA SEDE E` APERTA AL PUBBLICO IL
LUNEDI -MARTEDÌ- MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDI`
DALLE 09,30 ALLE 12,30
PER RAZIONALIZZARE I TEMPI, GLI INCONTRI SI EFFETTUERANNO, SOLO SU APPUNTAMENTO, CHIAMANDO ALLO 095/7647583

USARCI CATANIA

CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA AMMINISTRATIVA
PERSONE FISICHE:
Contabilità Semplificata € 50,00
PERSONE FISICHE:
Contabilità Ordinaria € 80,00
SOCIETA` DI PERSONE SAS-SNC
Contabilità Semplificata € 80,00
SOCIETA` DI PERSONE SAS-SNC
Contabilità .Ordinaria € 100,00
SOCIETA` DI CAPITALE SRL € 180,00
I prezzi sono riferiti per mese al netto dell`Iva
USARCI CATANIA

 

Link
Usarcicentroconvenzione fiat
Fineco
 

Loading
©2011 - 2024 Usarci Catania via Madonna dell'Aiuto, 17/C - 95024 Acireale (Ct) - Tel: 0957647583  Disclaimer