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LA DURATA DI UN MANDATO DI AGENZIA
agenti di commercio

LA DURATA DI UN MANDATO DI AGENZIA

Nel corso degli ultimi anni è sensibilmente cambiata la “durata media del mandato di agenzia”.

I più anziani della categoria, sono certo, hanno nel loro “curriculum” di agenti di commercio mandati durati almeno quattro, cinque “lustri”, e, comunque, rapporti di agenzia di tale durata erano, almeno una volta, all’ordine del giorno. Va da se che per le motivazioni più disparate, questi casi sono diventati rari se non addirittura delle vere e proprie eccezioni alla regola.

In quest’ottica vi è chi sostiene che sino a circa 10 anni fa la “durata media” del mandato di agenzia si aggirasse sui 15/18 anni mentre oggi la durata si sarebbe drasticamente ridotta sino ad arrivare ad una longevità di soli 3/5 anni.

A prescindere dalla correttezza o meno dei numeri che gli uomini della statistica ci offrono, ed a prescindere dai motivi che sono certamente più diversi (e che certamente non è questa rubrica a dover analizzare) ciò che, però, va tenuto in debito conto è che, alla durata di un rapporto, conseguono effetti che vanno ad incidere sulla quantificazione delle indennità che alla fine del mandato si potranno rivendicare.

Il primo aspetto da tenere in considerazione attiene ovviamente al preavviso. Quanto più è lungo il mandato e quanto più è lungo il periodo di preavviso di cui l’agente deve giovare in caso di recesso da parte della casa mandante (e, di conseguenza maggiore sarà la relativa indennità sostitutiva nel caso di recesso “in tronco”). In tal senso è giusto ricordare sempre che, nei contratti di agenzia a tempo indeterminato, è fatto d’obbligo per la parte recedente (sia essa la mandante o l’agente) di comunicare la propria decisione dal recedere dal mandato di agenzia con un determinato preavviso. In primis occorre dunque calcolare la durata pregressa del rapporto, ovvero quanti anni sia durato il mandato. Questo dato costituisce la “base imponibile di calcolo”.
 Una volta calcolata la durata del rapporto (computando ogni anno di incarico “iniziato”) e verificata a quale normativa occorre riferirsi (AEC o Codice Civile), si potrà calcolare la durata del preavviso stesso che per i rapporti più lunghi può arrivare ad un massimo di sei mesi per un agente plurimandatario e otto mesi per i monomandatari.

Più nel dettaglio per il codice civile ad ogni anno di durata del contratto corrisponde un mese di preavviso mentre AEC prevedono un termine di preavviso “minimo” di tre mesi indipendentemente che il mandato sia durato uno, due o tre anni per il caso che l’agente sia plurimandatario. Oltre detta durata, la disciplina si uniforma a quella del codice civile. Ma la durata del rapporto ha diretta conseguenza – ovviamente – anche sulla disciplina dell’indennità di fine rapporto e non sempre (è questa la particolarità) ad un rapporto più lungo corrisponde una indennità più alta.

Abbiamo avuto modo di spiegare più volte che l’indennità di fine rapporto è disciplinata e prevista dall’art. 1751 c.c. (che, in caso di sensibile incremento da parte dell’agente di zona, clientela e fatturato prevede il riconoscimento di un’indennità che “può arrivare sino a un’annualità di provvigioni tenuto conto della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni”).

Diversamente gli Accordi Economici Collettivi (nel dare “concreta applicazione” alla norma del codice sopra citata) hanno introdotto l’indennità suppletiva di clientela ed il FIRR la cui quantificazione è meramente aritmetica. Quindi, in certe situazioni, si arriva al paradosso per cui in rapporti lunghi o addirittura lunghissimi il divario tra l’indennità c.d. ”europea” e “indennità suppletiva di clientela” si assottiglia a tal punto da consentire a chi ha terminato rapporti di breve durata (sempre che l’agente sia in grado di provare l’incremento di zona, clientela e fatturato) di richiedere un’indennità di gran lunga superiore a quella prevista dagli AEC.

Di contro nei rapporti lunghi (e magari con fatturati provvigionali “importanti”), l’indennità suppletiva di clientela può raggiungere importi considerevoli, con l’ulteriore “vantaggio” di non essere onerati della prova in ordine all’incremento di zona, clientela e fatturato.

Fonte Avv.Andrea Mortara Centro Giuridico Nazionele Usarci


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