Usarci Catania

  News

  Cos'è l'USARCI

  USARCI Catania

  Servizi

  Convenzioni

  Download

  Iscrizione

  Perchè iscriversi

  Contatti


 
 

 
 

 
Regione Sicilia

Provincia di Catania

Regione Sicilia
 
Usarci Catania IL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE - DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
IL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE
dopo lo scioglimento del contratto

IL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE

L`accordo contrattuale con il quale l`agente si obbliga a non svolgere attività in concorrenza con la preponente dopo la fine del contratto di agenzia ¨¨ validamente pattuito se:

1) risulta da un atto scritto espressamente accettato;
2) inerisce la stessa zona, clientela e tipologia di prodotti interessanti il contratto di agenzia al quale la non concorrenza si riferisce;
3) ha una durata massima di due anni.

Qualora il patto di non concorrenza ecceda i limiti sopra individuati (di durata e di zona, clienti, prodotti), il patto verrà considerato parzialmente nullo ed opererà, pertanto, entro i medesimi limiti stabiliti dalla legge.

Ne consegue che un patto di non concorrenza formulato in violazione dei limiti imposti dalla normativa vigente, non ¨¨ totalmente nullo e come non esistente - con conseguente libertà dell`agente di non rispettare alcun obbligo di non concorrenza - bensì valido ed efficace nei limiti suddetti.

La presenza di un patto di non concorrenza post contrattuale determina per l`agente, al momento della risoluzione del rapporto di agenzia, da una parte, l`obbligo di non compiere in qualsiasi forma e modalità attività in concorrenza e, dall`altra, il diritto a percepire la corrensponsione della preponente di una specifica indennita di natura non provvigionale. Indennita che viene determinata con contrattazione delle parti tenuto conto degli accordi economici di categoria. L`indennita prevista dovrà essere riconosciuta dalla preponente anche nelle ipotesi in cui l`agente - per aver unilateralmente determinato la fine del contratto di agenzia o per averla provocata con inadempimenti che costituiscano giusta causa di risoluzione allo stesso imputabile - non abbia diritto alle altre indennita di cessazione del rapporto di agenzia. Il vincolo generato dal patto di non concorrenza post contrattuale permane dunque a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato la fine del contratto di agenzia. Ne consegue che agente e preponente non possono legittimamente sciogliere il vincolo suddetto se non con esplicito accordo accettato da entrambe le parti.

Clausole contrattuali, dunque, che attribuiscano alla preponente o all`agente il presunto diritto di scegliere insindacabilmente al momento della fine del rapporto di agenzia se pretendere o meno il rispetto del patto di non concorrenza, sono inefficaci. Il patto produce effetto e smette di produrlo solo ed esclusivamente se agente e preponente trovano un accordo in tal senso.

Fonte F.N. Usarci

Usarci Catania

Aggiungi un commento
Commenti

Non ci sono commenti

 

 

 
Iscriviti Perchè iscriversi?
 

Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere gli aggiornamenti dal nostro sito.
 

Aggiornamenti
CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA AMMINISTRATIVA
PERSONE FISICHE:
Contabilità Semplificata € 50,00
PERSONE FISICHE:
Contabilità Ordinaria € 80,00
SOCIETA` DI PERSONE SAS-SNC
Contabilità Semplificata € 100,00
SOCIETA` DI PERSONE SAS-SNC
Contabilità .Ordinaria € 150,00
SOCIETA` DI CAPITALE SRL € 250,00
I prezzi sono riferiti per mese al netto dell`Iva
USARCI CATANIA

ORARIO DI RICEVIMENTO
LA NOSTRA SEDE E` APERTA AL PUBBLICO IL
LUNEDI -MARTEDÌ- MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDI`
DALLE 09,30 ALLE 12,30
PER RAZIONALIZZARE I TEMPI, GLI INCONTRI SI EFFETTUERANNO, SOLO SU APPUNTAMENTO, CHIAMANDO ALLO 095/7647583

USARCI CATANIA

 

Link
Usarcicentroconvenzione fiat
Fineco
 

Loading
©2011 - 2024 Usarci Catania via Madonna dell'Aiuto, 17/C - 95024 Acireale (Ct) - Tel: 0957647583  Disclaimer