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Usarci Catania IL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE - DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
IL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE
dopo lo scioglimento del contratto

IL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE

L`accordo contrattuale con il quale l`agente si obbliga a non svolgere attività in concorrenza con la preponente dopo la fine del contratto di agenzia ¨¨ validamente pattuito se:

1) risulta da un atto scritto espressamente accettato;
2) inerisce la stessa zona, clientela e tipologia di prodotti interessanti il contratto di agenzia al quale la non concorrenza si riferisce;
3) ha una durata massima di due anni.

Qualora il patto di non concorrenza ecceda i limiti sopra individuati (di durata e di zona, clienti, prodotti), il patto verrà considerato parzialmente nullo ed opererà, pertanto, entro i medesimi limiti stabiliti dalla legge.

Ne consegue che un patto di non concorrenza formulato in violazione dei limiti imposti dalla normativa vigente, non ¨¨ totalmente nullo e come non esistente - con conseguente libertà dell`agente di non rispettare alcun obbligo di non concorrenza - bensì valido ed efficace nei limiti suddetti.

La presenza di un patto di non concorrenza post contrattuale determina per l`agente, al momento della risoluzione del rapporto di agenzia, da una parte, l`obbligo di non compiere in qualsiasi forma e modalità attività in concorrenza e, dall`altra, il diritto a percepire la corrensponsione della preponente di una specifica indennita di natura non provvigionale. Indennita che viene determinata con contrattazione delle parti tenuto conto degli accordi economici di categoria. L`indennita prevista dovrà essere riconosciuta dalla preponente anche nelle ipotesi in cui l`agente - per aver unilateralmente determinato la fine del contratto di agenzia o per averla provocata con inadempimenti che costituiscano giusta causa di risoluzione allo stesso imputabile - non abbia diritto alle altre indennita di cessazione del rapporto di agenzia. Il vincolo generato dal patto di non concorrenza post contrattuale permane dunque a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato la fine del contratto di agenzia. Ne consegue che agente e preponente non possono legittimamente sciogliere il vincolo suddetto se non con esplicito accordo accettato da entrambe le parti.

Clausole contrattuali, dunque, che attribuiscano alla preponente o all`agente il presunto diritto di scegliere insindacabilmente al momento della fine del rapporto di agenzia se pretendere o meno il rispetto del patto di non concorrenza, sono inefficaci. Il patto produce effetto e smette di produrlo solo ed esclusivamente se agente e preponente trovano un accordo in tal senso.

Fonte F.N. Usarci

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